Abitare Sostenibile

Un’iniziativa fortemente voluta dell’Amministrazione Comunale e che rientra nel vasto programma di mandato del Sindaco avv. Carlo Masci “Pescara Città Vivibile”.

Cosa dice l'Amm.Unico di Pescara Energia Dott. Giuliano Diodati

giuliano-diodati La Società Pescara Energia S.p.A. (già Pescara Gas S.p.A.) partecipata al 100% dal Comune di Pescara è stata istituita con Delibera del C.C. di Pescara n. 28 del 17 marzo 2016, con l’obiettivo di gestire in un’ottica aziendalistica le reti di illuminazione pubblica e Gas naturale, con la sburocratizzazione dei processi, in una visione di efficientamento e ottimizzazione dei servizi. Successivamente, con Delibera del C.C. n. 35 del 22 marzo 2016 le attività dell’a Società sono state implementate, incorporando la gestione e la manutenzione energetica degli edifici di proprietà del Comune di Pescara oltre all’impiantistica semaforica della Città.Recentemente, con delibera di C.C. n. 16 del 05 marzo 2020, in presenza dei buoni risultati organizzativi/gestionali e dell’esperienza maturata, sono stati trasferiti e incorporati da Pescara Energia  tutti gli altri servizi tecnologici del Comune di Pescara, tra questi, la gestione del calore, gli ascensori, le pompe di sollevamento ed altri, diventando un primario Organismo strumentale della Città, con un bilancio importante… Leggi di più

Cosa dice il Sindaco Avv. Carlo Masci

carlo-masci I tempi dell’emergenza sanitaria causa Covid-19, ancora una volta avvalorano quanto siano importanti politiche intelligenti, volte alla tutela dell’ambiente e dell’aria che respiriamo. La Città di Pescara, tra le più belle e vivibili della costa adriatica., si è mossa sempre in questa direzione ed ha sempre creduto nel valore dell’ambiente, sia come fattore economico sia come bene primario per la salute dell’uomo. Già nel 2011 con l’adesione al «Patto dei Sindaci», la Città di Pescara approvava il «Piano di Azione per l’Energia Sostenibile», assumendo il triplice impegno sottoscritto con l’Unione Europea, di riduzione dei consumi energetici del 20%, di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili del 20% e di riduzione delle emissioni clima-alteranti (CO2) di un altro 20%, obiettivi conosciuti come «Pacchetto per il Clima e l’Energia 20-20-20»… Leggi di più

Cosa dice l'Assessore delegato Prof. Gianni Santilli

gianni-santilli Tra le deleghe che mi sono state conferite dal Sindaco Avv. Carlo Masci, con la nomina a Vicesindaco della Città di Pescara, all’indomani della tornata elettorale 2019, alcune più delle altre hanno a che fare direttamente con l’ambiente. L’Assessorato, da subito, e poi a maggior ragione dopo le vicende epidemiologiche Covid-19, ha avviato un importante lavoro di ottimizzazione e potenziamento in diversi settori strategici, tra i quali e più degli altri, quello della politica energetica che rappresenta uno degli aspetti di maggiore importanza, sia per attenuare in modo significativo gli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico nella nostra Città, sia per aderire in modo intelligente alla «transizione energetica» disposta dalla Direttiva Europea EPBD 844/2018 e recepita in Italia il 29 gennaio 2020 (La Direttiva si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici… Leggi di più

Sezione Informativa

ABITARE SOSTENIBILE - Un’iniziativa fortemente voluta dell’Amministrazione Comunale e che rientra nel vasto programma di mandato del Sindaco avv. Carlo Masci “Pescara Città Vivibile”.

Atti Amministrativi
  • Avviso manifestazione interesse – download
  • Protocollo d’intesa – download
  • Studio di fattibilità – download
  • Delibera approvazione di programma – download
  • Protocollo d’intesa banche – download
  • Comunicazione alle banche – download
Atti di indirizzo

Linee guida Superbonus Agenzia delle Entrate – download

Provvedimento definitivo Agenzia delle Entrate – download

Allegato A – Sconto in fattura – download | Allegato B – Cessione del credito – download

  • La Legge 10 del 9 gennaio 1991 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
  • DPR n. 412/1993 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
  • Direttiva 2002/91/CE – EPBD I (Energy Performance of Building Directive I) – del Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione emanano la Direttiva 2002/91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive),con lo scopo di orientare l’attività edilizia dei paesi membri verso una concezione di efficienza energetica che consenta di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dell’inquinamento.
  • Lgs. 19/08/2005 n.192 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 311/06 – Recepimento e Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
  • P.R. n. 59/2009 – Criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua cald3a per usi igienici sanitari.
  • M. 26/06/2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
  • Lgs. 28/2011 – (Decreto rinnovabili) attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che relativamente alla certificazione energetica modifica il D.lgs. 192/2005, introduce all’art. 13l’obbligo, a partire dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’APE.
  • Decreto 22 novembre 2012 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici – il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009 e che modifica le definizioni dell’allegato A del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Allo scopo di dare attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD.
  • Direttiva 2010/31/UE – EPBD II (Energy Performance of Buildings Directive II) – del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, definisce l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
  • L. 63/2013 – Recepimento della Direttiva 2010/31/UE e integrazioni al D.lgs. 192/2005per aggiornarne il testo ed indicare nuove regole per l’efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
  • P.R. 16/04/2013, n. 74 – riguardante i criteri di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici.
  • Il D.Lgs. n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE “Misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” – obbligo alla diagnosi energetica per alcune categorie di organismi – introduzione alle procedure di monitoraggio e di automazione integrata negli edifici.
  • M. 26 giugno 2015 – Aggiornamento del quadro di riferimento concernente gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici; l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; l’Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
  • Lgs. 18 luglio 2016, n. 141 – Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153)(GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016)
  • La nuova normativa sul “Meccanismo dei Certificati Bianchi” post Legge 58 del 28/06/2019 e DM del 11/01/2017;
  • La nuova Direttiva 2018/844 sull’efficienza energetica dell’U.E., nota come EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive III) adottata con Decreto del Governo italiano nel mese di febbraio 2020 è destinata a diventare la Nuova Normativa di riferimento per l’Efficienza Energetica;
  • L. n. 34 (Decreto Crescita) del 30 aprile 2019 convertito in Legge 28/6/2019 n. 58 – Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (sconto su fattura sui lavori di riqualificazione edilizia);
  • Legge di Bilancio 2020 (ex Stabilità 2019) – inserimento di modifiche alle modalità attuative dell’Ecobonus e del Sismabonus (riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici);

Decreto Rilancio del 13/5/2020 – inserimento delle nuove aliquote per il “Superbonus” (riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici);

Il Piano d’Azione per l‟Energia Sostenibile (SEAP) riporta dettagliatamente le varie azioni che il Comune adotta per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Esso si concentra su azioni che il Comune può intraprendere direttamente o incoraggiare altri ad attuare. La riduzione di CO2 è facilmente quantificabile per ciascuna di esse. Inoltre durante il processo di produzione del Piano d’Azione per l’energia sostenibile si sono evidenziate tutte le azioni per le quali tale riduzione può essere quantificata.

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Gli edifici a destinazione d’uso residenziale, risultano pari a 12,42 milioni con quasi 32 milioni di abitazioni. Oltre il 60% di tale parco edilizio ha più di 45 anni, ovvero è precedente alla Legge 373/19763 , prima legge sul risparmio energetico. Di questi edifici, oltre il 25% registra consumi annuali da un minimo di 160 kWh/m2 anno a oltre 220 kWh/m2. Di seguito si rappresenta la situazione del parco immobiliare del settore residenziale, suddiviso per anno di costruzione e zona climatica, nonché per tipologia di stato di conservazione degli edifici. efficientamento-energetico-edilizia Il conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima è approvato alla fine del 2019, è strategicamente correlato al rinnovo del parco immobiliare privato, dando priorità all’efficienza energetica e all’utilizzo delle energie rinnovabili. Per conseguire gli obiettivi è necessario l’impiego di metodi e tecnologie che siano in grado di assicurare bassi fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria (ACS), da soddisfare con elevata efficienza energetica e con l’utilizzo di fonti rinnovabili. Occorre inoltre considerare l’aumento della domanda di comfort nelle abitazioni, in particolare collegato alla necessità relativa alle nuove disposizioni sul raffrescamento. Fra le soluzioni disponibili giocano un ruolo strategico i Contratti di Rendimento Energetico. È cui fa esplicito riferimento il D.Lgs. n. 102/2014, come integrato e modificato dal D.Lgs. 141/2016,   quale strumento attuativo efficace per un adeguato processo di transizione energetica.
Che cos’è una E.S.CO.?

D.Lgs. 115/2008  definisce una Energy Services Company

“Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento di altri criteri di rendimento stabiliti”.

Norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti generali delle E.S.CO.

a) Saper svolgere un servizio di efficienza energetica conforme alla UNI CEI EN 15900;

b) Saper svolgere tutte le 12 attività previste dalla norma;

c) Possedere le capacità organizzative, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria;

d) Offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell’efficienza energetica, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari;

e) Collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell’efficienza energetica e ai risparmi conseguiti;

f) Garantire la disponibilità al Cliente dei dati misurati mediante adeguata reportistica.

Per contratto EPC (energy performance contract o contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica) si intende, in accordo alla definizione data dal D.Lgs. 102/2014, un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di     miglioramento     dell’efficienza     energetica     stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione   energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

L’allegato 8 del medesimo decreto legislativo riporta gli elementi minimi che tali contratti devono contenere, ossia i seguenti:

  • un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
  • i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
  • la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
  • un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
  • data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
  • un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
  • l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
  • disposizioni che   disciplinino   l’inclusione   di   requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
  • un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati ( ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
  • disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
  • disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a   titolo   esemplificativo:   modifica   dei   prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);
  • informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

Alla base dei contratti di servizio energia occorre identificare con precisione i risparmi energetici, cui va collegato il canone del servizio. Bisogna avere a disposizione i consumi prima dell’intervento per definire la baseline di riferimento, individuare i fattori di aggiustamento per adattarla alle modifiche annuali dell’impiego degli edifici e del clima,  misurare i consumi post intervento e stabilire una formula che leghi i risparmi energetici al canone di servizio, riducendone l’entità al diminuire delle performance rispetto a quelle garantite (e stabilendo come condividere gli eventuali risultati migliorativi).

L’interesse per l’EPC deriva dalla possibilità di offrire al cliente finale la garanzia dei risparmi energetici e un accesso facilitato al finanziamento tramite terzi (banca o ESCO a seconda dei casi), ripagando l’intervento nel tempo grazie ai flussi di cassa conseguiti dalla riqualificazione energetica.

Decreti MISE e Asseverazioni

  • DM Requisiti Mise – download
  • DM Asservazioni – download
  • Allegato 1 DM Asservazioni 31 Luglio 2020 – download
  • Allegato 2 DM Asservazioni 31 Luglio 2020 – download

I benefici fiscali conosciuti come “Ecobonus” e “Sismabonus” sono destinati ai promotori, quali titolari di un diritto reale, di iniziative di miglioramento dell’efficienza energetica e/o dell’adeguamento sismico dei fabbricati.

Le norme emanate nel tempo sono state riepilogate nelle “Guide dell’Agenzia delle Entrate” che periodicamente vengono aggiornate e rese disponibili sul portale dedicato https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/index.html

Il “Decreto Rilancio” del 13/5/2020 con l’art. 128 ha recentemente potenziato le aliquote per alcuni tipi di intervento, rendendo molto agevole l’esecuzione di interventi che possano migliorare lo stato dello stock edilizio del nostro ambiente edificato.

L’Amministrazione finanziaria ha definito con diversi provvedimenti le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, già con il D.L. n. 63 del 2013.

In particolare, con il provvedimento del 28 agosto 2017 sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, è stato previsto che:

-il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile;

-il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è devenuto disponibile;

-il credito d’imposta diviene “disponibile” per il cessionario non prima del 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha eseguito la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Di conseguenza è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

Nella regolamentazione del credito d’imposta concepito per Eco e Sismabonus nel Dl rilancio, stando al testo del Dl 34/2020, è previsto all’articolo 128 ter che per una serie di interventi agevolati sarà possibile, però, trasformare in crediti d’imposta le detrazioni oggi vigenti. E quindi cedere l’importo della detrazione all’impresa o a terzi o addirittura ottenere lo sconto direttamente in fattura per la stessa cifra

Il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede aliquote fino al 110% dell’investimento effettuato per una serie di interventi agevolati, con la possibilità di cedere il credito d’imposta e a terzi per la remunerazione dei lavori e dei servizi effettuati.

Il Protocollo Abitare Sostenibile favorisce la definizione di accordi con gli Operatori economici per l’attuazione delle procedure sopra indicate.

  • Verbale confindustria Pescara-Chieti sezione energia – download
  • Newsletter FIRE del 15 giugno 2020 – download

E.S.CO. Accreditate

Consulta la tabella con l'elenco degli operatori E.S.CO. accreditati e i relativi CV

Ragione Sociale Città Contatti Presentazione
Comat Servizi Energetici S.p.A. Rivoli (TO) 011 4027011 • info.torino@comatservizi.it
Aragon Invest S.r.L. Pescara 085 2036944 • info@aragoninvest.eu
Alfano Energia S.p.A. Arzano (NA) 081 4931313 • info@alfanoenergia.it
New Energy S.r.L. Treglio (CH) 0872 709663 • info@newenergyitaly.com

Come aderire al Progetto

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